30/10/2024 | 1059 articoli | 1093 commenti | 534 utenti iscritti | 2707 immagini | 33937122
login | registrati


Ultimi e i più Cliccati
Argomenti
84
3
117
4
96
37
12
65
12
6
12
8
2
31
34
13
50
99
16
10
18
58
5
16
6
28
68
19
50
3

Giugno 2025
L M M G V S D
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

- - - - - - -

Articolo inserito da Vittorio Girolimetti in data 01/01/2010
Consumatori e Utenti
letto 13451 volte in 14 anni 10 mesi e 6 giorni (2,48)
ARRIVANO I SALDI

NONOSTANTE SE NE PARLI DA TANTI ANNI MOLTI CONSUMATORI HANNO, AL RIGUARDO, IDEE ANCORA MOLTO CONFUSE.

ARRIVANO I SALDI: “OCCHI APERTI”!

Dal 2 gennaio, anche in Emilia-Romagna e, quindi, anche a Forlì, partirà “ufficialmente” la stagione invernale dei saldi. Già da qualche tempo, comunque, alcuni negozianti stanno applicando, attraverso vendite promozionali, consistenti sconti alla clientela e, come da “tradizione”, anche quest’anno vorrei dare qualche consiglio utile (Occhi Aperti) per acquistare in modo consapevole e conveniente al fine di evitare “bidonature” suggerendo, da subito, di diffidare di chi applica un saldo dopo una vendita promozionale ed elencando le problematiche più frequenti in cui, solitamente, si imbattono i consumatori nel periodi dei saldi: 1 - la non coincidenza tra prezzo esposto e quello letto attraverso il codice a barre; 2 - l’impossibilità di provare il capo di abbigliamento e, soprattutto, di effettuare il cambio della merce(qui, effettivamente, esiste ancora molta confusione). E’ bene precisare che la possibilità di effettuare il cambio del capo in seguito all’acquisto è a discrezione del negoziante. Il diritto di recesso, previsto dal Codice del Consumo, infatti, non è esercitabile per gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, perché tale diritto riguarda solo le vendite a domicilio, per corrispondenza, a distanza, ecc. Tutt’altra cosa è il cambio di un articolo difettoso o non conforme. In questo caso i negozianti - 1) sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell’art. 132 del Codice del Consumo (D.Lvo n. 206/2005) sia che sia in saldo o che non lo sia; - 2) sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsarne il prezzo ai sensi dell’art. 130 dello stesso Codice, in caso di difetto grave e non riparabile; - 3) possono modificare l’operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore ha il tasto per evidenziare sullo scontrino “eventuali rimborsi per restituzione di vendite” come previsto dall’art. 8 del Decreto ministeriale 30.03.1992 e successiva circolare del Ministero delle Finanze del 5.06.1992. Mi sembra, comunque, corretto evidenziare che, contrariamente a quanto pensano molti consumatori, i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce esposta all’interno del negozio, per cui quella in saldo deve però esser ben individuabile e, comunque, separata rispetto a quella venduta a “prezzo normale”. Non solo, ma in caso di saldi, sul cartellino, oltre al prezzo di vendita, va indicata la percentuale di sconto (art. 15 D.lgs 114/98) pena la sanzione di 1032 euro. Nessuna norma, invece, prevede il limite minimo e massimo di sconto in quanto tutto é completamente libero, al punto che, in certe attività, lo sconto è così alto da originare “vendite sottocosto”. Si ricorda che, nell’ambito del progetto “Occhi Aperti” finanziato dal Ministro dello Sviluppo Economico e realizzato da 6 Associazioni dei consumatori tra cui Assoutenti, é possibile segnalare problemi ed avere consulenze telefonando al numero 0543 20026 o inviando una mail a : assoutenti.forli@libero.it

VITTORIO GIROLIMETTI Assoutenti Forlì

Forlì, 1 gennaio 2010

fai conoscere questo articolo ad un amico


Commenti
 
commenta questo articolo
PENCIL ©
Copyright 2006-2024
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
 
     
torna su